Onorevoli Colleghi! - Nel nostro ordinamento, l'attività di vigilanza privata, ovvero la facoltà di utilizzare, da parte di soggetti privati, persone dotate di una particolare qualifica a protezione delle proprie terre, risale già al 1865. In quell'anno, infatti, la legge sulla sicurezza pubblica 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato B (articolo 7), riconobbe ai privati il diritto di destinare guardie particolari giurate a protezione dei propri fondi. Fino ad allora, l'attività di difesa privata si era estrinsecata come esigenza del singolo di difendere i propri beni, ma senza manifestarsi in maniera organica o associativa.

La legge 20 marzo 1865, n. 2248.

      Con la legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato B, si ha il primo riconoscimento, da parte dello Stato italiano, del diritto dei privati di far custodire le proprie terre da «guardie particolari giurate». Restava comunque in capo allo Stato, tramite il prefetto, suo rappresentante locale, la facoltà di approvare la nomina della guardia particolare giurata, dopo averne accertato la rispondenza a determinati requisiti soggettivi, così come restava allo Stato la facoltà di revoca della nomina al venir meno dei predetti requisiti.
      La legge n. 2248 del 1865 era indubbiamente una conseguenza della incapacità dello Stato italiano, allora appena nato e posto di fronte a notevoli problemi di ordine pubblico, di soddisfare le esigenze di protezione avvertite dalle fasce produttive agricole. Questa incapacità dello Stato di fare fronte, con i suoi apparati, alle esigenze avanzate dai cittadini

 

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in materia di sicurezza e la sua difficoltà di predisporre servizi di sicurezza in misura omogenea sul territorio nazionale rappresentano una costante negli sviluppi normativi in materia; questa incapacità, purtroppo, è sempre stata congiunta a un atteggiamento ben lontano dall'essere univoco verso il settore della vigilanza privata.

La legge 21 dicembre 1890, n. 7321.

      Già nel 1890, il legislatore era stato indotto ad approvare una legge che consentisse di estendere la possibilità di effettuare servizi di vigilanza privata dalle sole «terre» alla «proprietà» (articolo 45 della legge 21 dicembre 1890, n. 7321), sanando così la posizione di semilegalità di chi, spinto dalle esigenze di sicurezza avanzate da una società sempre più industrializzata, svolgeva la protezione degli stabilimenti «forzando» i contenuti della legge n. 2248 del 1865.
      Ma lo sviluppo della nostra società, fortunatamente, non si è arrestato all'industrializzazione. Oggi, che viviamo nell'era postindustriale e del terziario avanzato, si avverte nuovamente l'esigenza di riadeguare le disposizioni in materia di vigilanza privata, al fine di renderle più rispondenti alle esigenze della società stessa. Perché se la parte positiva e produttiva della nostra società si è evoluta, si è evoluta purtroppo anche la parte composta dai violenti e dai malviventi, di coloro che preferiscono vivere sulle spalle dei produttori e dei lavoratori, sottraendo loro, con la forza, quei mezzi di sostentamento che gli onesti si guadagnano con il sudore della loro fronte.

Nuove esigenze di sicurezza.

      Di fronte all'evoluzione della criminalità, e alla sempre minore capacità delle istituzioni pubbliche di farvi fronte, come i continui fatti di sangue purtroppo dimostrano, nella società postindustriale in cui viviamo oggi si ripropone il problema del riadeguamento normativo delle disposizioni inerenti la materia della vigilanza privata. Tale attività risulta, infatti, ancor oggi disciplinata dal titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il quale, se soddisfaceva l'esigenza di chiarezza e di precisione legislativa che avvertivano gli operatori della sicurezza dell'epoca, appare oggi insufficiente di fronte all'evoluzione socio-tecnologica che ha creato nuovi bisogni di sicurezza per la nostra società. Bisogni a cui gli operatori della sicurezza privata si trovano a dover fare fronte con mezzi legislativi, e spesso anche tecnici, obsoleti.
      La società italiana, come all'epoca dell'unità e alla nascita della società industriale, sta subendo nuove trasformazioni che, soprattutto nel campo della sicurezza, richiedono risposte adeguate ai tempi, risposte che gli operatori della sicurezza privata possono sicuramente fornire, a patto che si dia loro un'adeguata cornice normativa al cui interno essi possano operare con la dovuta chiarezza.
      Il Parlamento si è da sempre occupato del riordino delle diverse strutture preposte alla sicurezza: Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Polizia penitenziaria, Vigili del fuoco, perfino Polizia municipale, ma nessuno si è ancora interessato alla materia della vigilanza privata.
      Ecco il motivo della presente proposta di legge. Vogliamo che gli uomini che cercano di svolgere professionalmente un lavoro duro e rischioso, come i diversi fatti di sangue tragicamente hanno dimostrato, possano vedere questa professionalità riconosciuta e, inoltre, che questa professionalità possa poi dare alla nostra società quella sicurezza che purtroppo sembra venire meno.

 

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